sanzioni sicurezza lavoro

Sanzioni sulla sicurezza per il datore di lavoro

Le sanzioni relative al mancato adempimento degli obblighi previsti dalle norme del D.Lgs 81/08, successivamente modificato dal D.Lgs 106/09, ricadono su tutti i soggetti coinvolti nel servizio di prevenzione e protezione, in particolare modo sul datore di lavoro.

Le responsabilità vanno ricondotte al più generale sistema giuridico italiano che prevede una distinzione come di seguito specificato:

• responsabilità civile

• responsabilità penale

• responsabilità amministrativa

Tipologie di sanzioni

In base al tipo di responsabilità si configurano sanzioni amministrative o pene pecuniarie, detentive e/o accessorie (come l’interdizione dai pubblici uffici per responsabilità amministrative).

Fatta questa doverosa premessa, possiamo passare alla trattazione dell’argomento specifico che riguarda le sanzioni sulla sicurezza per il datore di lavoro.
Gli obblighi specifici del datore di lavoro, previsti dal D.Lgs 81/08, il cui mancato adempimento genera sanzioni, sono:

• predisporre la valutazione dei rischi (DVR);

• nominare il responsabile del servizio protezione e prevenzione (RSPP);

• formare i lavoratori in materia di sicurezza sul luogo di lavoro.

Ma cosa accade se il datore di lavoro non ottempera agli obblighi previsti in materia di sicurezza sul lavoro?

Le sanzioni per omissione

L’incompleta redazione del documento di valutazione dei rischi (DVR) è sanzionato con un’ammenda che può variare da un minimo di 1.096 ad un massimo di 4.384 euro. Qualora invece il datore di lavoro ometta la redazione del DVR, si può incorrere nella pena detentiva da 3 a 6 mesi o ad un’ammenda da 2.500 a 6.400 euro.

La non ottemperanza agli obblighi di formazione del personale, prevede la pena detentiva da 2 a 4 mesi o un’ammenda da 1.315,20 a 5.699,20 euro.
Il D.Lgs 81/08 prevede anche una quantità di obblighi che il datore di lavoro condivide con i dirigenti responsabili, anche in questi casi sono previste sanzioni per la non ottemperanza alle disposizioni normative.

Di seguito riportiamo una lista delle principali omissioni soggette a sanzioni:

• Il documento di valutazione dei rischi (DVR) deve essere trasmesso al rappresentante per la sicurezza dei lavoratori. Il mancato rispetto di questo obbligo da parte del datore di lavoro è punibile con la pena detentiva da 2 a 4 mesi o un’ammenda da 822 a 4.384 euro. E’ punito con l’ammenda da 3.000 a 9.000 euro il datore di lavoro che non redige il documento di cui all’articolo 17, comma 1, lettera a), secondo le modalità di cui all’articolo 29, commi 1, 2 e 3, nonchè nei casi in cui nel documento di valutazione dei rischi manchino una o più delle indicazioni di cui all’articolo 28, comma 2, lettere c) ed e) Art. 55, Comma 3, Dlgs 81/08 

• Il nominativo del rappresentante per la sicurezza dei lavoratori, deve essere trasmesso all’INAIL. La non ottemperanza è punibile con una sanzione amministrativa tra i 50 e i 300 euro.

• Tra gli ulteriori obblighi nei confronti dell’INAIL ricordiamo: l’obbligo di denuncia degli infortuni sul lavoro che se omessa costa al datore di lavoro una sanzione amministrativa da 1.000 a 4.500 euro.

• È inoltre previsto l’obbligo di segnalare infortuni che prevedano assenze anche solo di 1 giorno, altrimenti punibile con sanzione amministrativa da 500 a 1.800 euro.

• Pene detentive sono previste anche nei casi di mancata nomina del medico competente, da 2 a 4 mesi o ammenda da 1.644 a 6.576 euro ed ancora pene detentive da 2 a 4 mesi per avere adibito i lavoratori a mansioni non idonee.

Le norme e le sanzioni in materia di sicurezza sul lavoro sono piuttosto rigide poiché tutelano interessi primari della persona che sono la vita e la salute.

In questi ultimi anni i controlli, da parte delle autorità preposte, sono aumentati anche per cercare di invertire una curva che vedeva l’Italia in un triste primato di incidenti occorsi sul luogo di lavoro. Tutelare la sicurezza sul luogo di lavoro, oltre che un obbligo, è un investimento da cui l’azienda trarrà enormi benefici, sia in termini di produttività che di qualità.

Fonte: Testo unico sicurezza sul lavoro ai sensi del D.lgs 81/08

FRANCESCO MILANI

Consulente Sicurezza sul lavoro e Privacy

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